Capo VI

Art. 148

Concorsi per passaggio di carriera

In vigore dal 8 gen 1971
Fino all'assorbimento del soprannumero eventualmente formatosi nella qualifica iniziale in conseguenza della ristrutturazione dei ruoli organici prevista dal presente decreto o già esistenti in corrispondenza di vacanze in qualifiche superiori dello stesso ruolo, i posti da riservare ai concorsi di passaggio di carriera ai sensi degli sono ridotti proporzionalmente in modo che non si determinino eccedenze alla dotazione complessiva del ruolo organico. Gli impiegati che anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto rivestivano la qualifica dati primo segretario e di primo archivista, o equiparate, sono ammessi ai concorsi di cui agli anche a prescindere da qualsiasi anzianità nelle nuove qualifiche di segretario principale e di coadiutore principale purchè abbiano compiuto tredici anni di effettivo complessivo servizio nella carriera.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-148

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