Capo VI
Art. 153
Data di entrata in vigore
In vigore dal 8 gen 1971
Oltre le disposizioni espressamente abrogate dal presente decreto, devono intendersi abrogate quelle con esso incompatibili.
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1 luglio 1970, salvo quanto disposto dai successivi commi.
Ferma restando alla predetta data del 1 luglio 1970 la decorrenza delle modifiche conseguenti alla fusione di più qualifiche in una, le nuove dotazioni organiche previste per le carriere inferiori a quella direttiva delle Aziende autonome indicate nel capo V hanno effetto dal 1 gennaio 1971.
Le disposizioni di cui agli hanno effetto dal 1 gennaio 1973, salvo per quanto disposto dall'ultimo comma dell'art. 169 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, come modificato dal citato .
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 dicembre 1970
SARAGAT
COLOMBO - FERRARI AGGRADI - GIOLITTI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 gennaio 1971
Atti del Governo, registro n. 239, foglio n. 86. - CARUSO
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-153