Capo VI
Art. 146
Anzianità acquisita in carriera inferiore
In vigore dal 8 gen 1971
Ai fini della valutazione di anzianità prevista dall', primo comma, non si tiene conto del servizio prestato con qualifica inferiore a segretario aggiunto o archivista dal personale che si sia avvalso della disposizione prevista dal quarto comma, rispettivamente, degli articoli 161 e 173 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-146