Capo VI
Art. 141
Inquadramento nella qualifica di segretario principale in base ad esami espletati o in corso di espletamento
In vigore dal 8 gen 1971
I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità per la promozione a primo segretario, o qualifiche equiparate, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano state già iniziate le prove scritte.
I vincitori dei concorsi per merito distinto precedentemente espletati, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili e gli idonei compresi nella graduatoria unica di cui agli articoli 177 e 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, i quali non abbiano conseguito la promozione alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i vincitori del concorso di merito distinto di cui al precedente comma ed i candidati dichiarati idonei nello stesso concorso o nell'esame di idoneità saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1 luglio 1970, anche in soprannumero, nella qualifica di segretario principale o equiparata, subito dopo gli impiegati che già rivestono tale qualifica nell'ordine seguente:
1) vincitori dei precedenti concorsi per merito distinto, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili;
2) vincitori del concorso per merito distinto di cui al primo comma;
3) idonei compresi nella graduatoria unica di cui agli articoli 177 e 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;
4) idonei dell'esame di idoneità di cui al primo comma;
5) idonei dei precedenti concorsi per merito distinto non compresi nella graduatoria unica di cui ai citati articoli 177 e 165, qualunque sia l'anzianità di servizio;
6) idonei del concorso di merito distinto di cui al primo comma qualunque sia l'anzianità di servizio.
I posti che risulteranno disponibili dopo l'inquadramento di cui al comma precedente saranno conferiti mediante scrutinio per merito comparativo fra coloro che abbiano superato i concorsi o gli esami di promozione alla qualifica immediatamente inferiore previsti da precedenti disposizioni.
Nella qualifica iniziale di ciascun ruolo saranno lasciati vacanti tanti posti quanti sono quelli conferiti in soprannumero ai sensi del presente articolo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-141