Capo VI

Art. 145

Promozione a coadiutore superiore degli attuali archivisti capi

In vigore dal 8 gen 1971
Gli impiegati che, anteriormente alla data di entrata in, vigore del presente decreto, rivestivano la qualifica di archivista capo, o equiparata, sono ammessi agli scrutini per la promozione a coadiutore superiore al compimento di tre anni di effettivo complessivo servizio nella qualifica di provenienza e con la seconda classe di stipendio prevista per la qualifica di coadiutore principale, o equiparata, o, se più favorevole, al compimento di cinque anni di effettivo servizio prestato complessivamente nelle qualifiche corrispondenti agli ex coefficienti 271 e 229. Negli scrutini di promozione alla qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, è attribuito agli impiegati di cui al precedente comma un autonomo coefficiente di merito, pari a cinque centesimi del punteggio complessivo massimo dei titoli valutabili elevato ad otto per coloro che hanno conseguito la promozione a primo archivista, o equiparato, mediante concorso per esami. I posti che si renderanno disponibili nella qualifica di coadiutore superiore, o equiparata, entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto saranno riservati agli impiegati di cui ai precedenti commi.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-145

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