Capo VI

Art. 138

Inquadramento nella qualifica di direttore di sezione in base ad esami espletati o in corso di espletamento

In vigore dal 8 gen 1971
I concorsi per merito distinto e gli esami di idoneità per la promozione alla qualifica di direttore di sezione, ed equiparate, in corso di espletamento saranno portati a termine qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, siano già state iniziate le prove scritte. I vincitori dei concorsi per merito distinto precedentemente espletati, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili, e gli idonei dei concorsi medesimi e degli esami di idoneità che non abbiano conseguito la promozione alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché i vincitori del concorso per merito distinto di cui al precedente comma ed i candidati dichiarati idonei nello stesso concorso o nell'esame di idoneità saranno collocati, con effetti giuridici ed economici dal 1 luglio 1970, nella qualifica di direttore di sezione, o equiparate, subito dopo gli impiegati che già rivestono tale qualifica, nell'ordine seguente: 1) vincitori dei precedenti concorsi per merito distinto, classificatisi in graduatoria oltre il numero dei posti disponibili; 2) vincitori del concorso per merito distinto di cui al primo comma; 3) idonei compresi nella graduatoria unica di cui all'art. 165 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1937, n. 3; 4) idonei dell'esame di idoneità di cui al primo comma; 5) idonei dei precedenti concorsi per merito distinto non compresi nella graduatoria unica di cui al citato art. 165, qualunque sia l'anzianità di servizio; 6) idonei del concorso di merito distinto di cui al primo comma, qualunque sia l'anzianità di servizio. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche agli esami di avanzamento previsti dall'art. 211 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni. Subito dopo gli impiegati di cui ai precedenti secondo e terzo commi sono collocati nella qualifica di direttore di sezione o equiparate, sempre con effetto dal 1 luglio 1970 quelli che hanno superato concorsi o esami di promozione alla qualifica immediatamente inferiore previsti da precedenti disposizioni di legge.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-138

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