Capo VI

Art. 134

Anzianità acquisita

In vigore dal 8 gen 1971
Nei casi di fusione di più qualifiche previste dal vecchio ordinamento in una, gli impiegati conservano nella nuova qualifica di inquadramento l'anzianità di servizio maturata complessivamente nelle qualifiche soppresse.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-134

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