Capo VI

Art. 135

Qualifica ad personam

In vigore dal 8 gen 1971
Ove le nuove qualifiche riproducano la denominazione prevista dal precedente ordinamento con la omissione della distinzione in classi, o altra analoga, gli impiegati in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto hanno facoltà di continuare ad usare la precedente qualifica.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-12-28;1077#art-135

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