Capo II

Art. 9

In vigore dal 8 set 1970
Il consiglio di amministrazione, su proposta del comitato esecutivo, nomina non più di quattro vice direttori generali e determina quali di essi sostituisce il direttore generale medesimo in caso di assenza o di impedimento. Al direttore generale e ai vice direttori generali si applicano le disposizioni sulle incompatibilità nonché quelle sul limite massimo di età per la permanenza in servizio, stabilite dalle norme sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'amministrazione dello Stato.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;639#art-9

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo