Capo III

Art. 14

In vigore dal 8 set 1970
Ferme restando, in quanto non modificate dal presente decreto, le disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle Gestioni speciali, ai Fondi e Casse sostitutivi-integrativi della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti amministrati dallo istituto, la composizione dei comitati medesimi è stabilita come dai successivi articoli da 15 a 28. Ai componenti indicati negli articoli medesimi si aggiunge il presidente.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;639#art-14

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo