Capo III
Art. 14
In vigore dal 8 set 1970
Ferme restando, in quanto non modificate dal presente decreto, le disposizioni relative alla nomina, alla presidenza e alle attribuzioni dei comitati che sovraintendono alle Gestioni speciali, ai Fondi e Casse sostitutivi-integrativi della assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti amministrati dallo istituto, la composizione dei comitati medesimi è stabilita come dai successivi articoli da 15 a 28. Ai componenti indicati negli articoli medesimi si aggiunge il presidente.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;639#art-14