Capo III
Art. 18
In vigore dal 8 set 1970
La composizione del comitato di vigilanza per la Gestione speciale di previdenza integrativa dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ai dipendenti da imprese esercenti miniere, cave e torbiere, con lavorazione ancorchè parziale in sotterraneo è così modificata:
1) sette rappresentanti dei lavoratori dipendenti del settore;
2) tre rappresentanti dei datori di lavoro del settore;
3) un rappresentante del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ed un rappresentante del Ministero del tesoro, di qualifica non inferiore a direttore di sezione o equiparata.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;639#art-18