Capo II
Art. 10
In vigore dal 8 set 1970
In relazione alle esigenze tecnico-sanitarie connesse all'attuazione dei propri compiti, l'istituto può utilizzare - secondo i criteri generali deliberati dal consiglio di amministrazione e mediante convenzioni - oltre i servizi degli enti ospedalieri, anche gli ambulatori ed i presidi sanitari di enti pubblici operanti nel settore della assistenza di malattia, nonché i servizi di ogni altra istituzione, legalmente autorizzata, che ha tra i propri compiti l'assistenza sanitaria curativa o preventiva.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;639#art-10