Capo I
Art. 5
In vigore dal 8 set 1970
Il consiglio di amministrazione delibera la proposta di una terna di nomi per la nomina del presidente dell'istituto, mediante votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio medesimo, escluso il presidente uscente. Se necessario, la votazione è ripetuta fino a quando non sia stata raggiunta la prescritta maggioranza dei voti.
Il presidente uscente dell'istituto convoca il consiglio di amministrazione entro venti giorni dalla scadenza del suo mandato, ai fini della deliberazione di cui al precedente comma. Il presidente uscente resta in carica fino all'insediamento del successore e provvede ai necessari atti di consegna relativi alla gestione alla presenza del collegio dei sindaci.
Qualora il presidente cessi dalla carica, per qualsiasi motivo nel corso del quadriennio, il consiglio è convocato, entro trenta giorni dalla data in cui la vacanza della carica si è determinata, a cura di chi sostituisce il presidente a norma dell'.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;639#art-5