Capo II

Art. 8

In vigore dal 11 mag 2023
1. Il direttore generale dell'INPS: sovraintende all'organizzazione, all'attività e al personale dell'Istituto, assicurandone l'unità operativa e di indirizzo tecnico-amministrativo, nel rispetto dei criteri generali e delle direttive stabilite dal consiglio di amministrazione; partecipa con voto consultivo alle sedute del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e dei comitati amministratori delle gestioni, fondi o casse con facoltà di iniziativa e proposta e dispone l'esecuzione delle deliberazioni dagli stessi adottate. 2. Il direttore generale formula proposte in materia di ristrutturazione operativa dell'Istituto, consistenza degli organici e promozione dei dirigenti ed esercita ogni altro potere attribuitogli dal presidente, dal consiglio di amministrazione, dal comitato esecutivo o dai comitati di gestione, speciali o di vigilanza. 3. COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 MAGGIO 2023, N. 51. 4. Il trattamento economico del direttore generale e determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, su proposta del consiglio di amministrazione dell'Istituto. 5. In caso di assenza o di impedimento, il direttore generale è sostituito dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario, che ne assume tutte le funzioni comprese quelle delegate, salvo diversa determinazione dell'organo delegante. 6. In caso di vacanza dell'ufficio di direttore generale, il presidente convoca il consiglio di amministrazione entro il termine di trenta giorni per la proposta di competenza. Fino alla nomina del nuovo direttore generale, le funzioni sono assunte dal dirigente generale che esplica le funzioni di vicario.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;639#art-8

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo