Capo I

Art. 6

In vigore dal 28 mar 1989
Il comitato esecutivo e presieduto dal presidente dell'Istituto ed e composto, oltre che dal presidente e dai due vicepresidenti, dai seguenti membri eletti dal consiglio di amministrazione nel proprio seno: 1) sei consiglieri scelti tra i rappresentanti dei lavoratori dipendenti; 2) due consiglieri scelti tra i rappresentanti dei datori di lavoro; 3) due consiglieri scelti per turni biennali tra i rappresentanti dei lavoratori autonomi; 4) i rappresentanti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero del tesoro in seno al consiglio di amministrazione. I membri di cui ai precedenti numeri sono scelti dal consiglio di amministrazione mediante votazione a scrutinio segreto ed a maggioranza assoluta dei voti dei componenti il consiglio. Se necessario, le votazioni sono ripetute fino a quando non sia stata raggiunta per tutti i membri la prescritta maggioranza di voti.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;639#art-6

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