Titolo I

Art. 1

In vigore dal 28 mar 1989
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione; Vista la legge 30 aprile 1969, n. 153, e, in particolare, gli della legge medesima; Visti il regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155, e le successive modificazioni ed integrazioni; Udito il parere della commissione parlamentare prevista all' della sopra menzionata legge 30 aprile 1969, n. 153; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro; Decreta: . Sono organi dell'Istituto: 1) il presidente; 2) il consiglio di amministrazione; 3) il comitato esecutivo; 4) i comitati amministratori delle gestioni, fondi e casse; 5) i comitati regionali; 6) i comitati provinciali; 7) il collegio dei sindaci; 8) il direttore generale. Tutti gli organi centrali, regionali e provinciali disciplinati dal presente decreto sono rinnovati ogni quattro anni. I membri degli organi collegiali cessano dalle funzioni allo scadere del termine anche se sono stati nominati nel corso del quadriennio in sostituzione di altri dimissionari, decaduti dalla carica o deceduti. Alla scadenza del mandato, i membri degli organi indicati al precedente comma possono essere confermati. Il presidente dell'istituto ed i vice presidenti possono essere confermati nelle rispettive cariche una sola volta. Alla scadenza del mandato, tutti gli organi disciplinati dal presente decreto restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;639#art-1

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