Capo II

Art. 59

Disposizioni finali e transitorie

In vigore dal 8 set 1970
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, salvo quanto disposto nei seguenti commi. Entro novanta giorni dalla data prevista al precedente comma debbono essere emanati i decreti per la costituzione degli organi collegiali dell'istituto secondo le norme del presente decreto. Gli organi preesistenti, individuale e collegiali, restano in carica fino all'insediamento dei nuovi organi. Nel frattempo i compiti del comitato speciale del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti sono esercitati dal consiglio di amministrazione e dal comitato esecutivo in carica, nel quadro delle rispettive competenze. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, debbono essere costituiti i comitati regionali e provinciali dell'istituto a norma del decreto medesimo. I ricorsi avverso i provvedimenti concernenti le prestazioni previste dall', pendenti dinanzi agli organi centrali dell'istituto alla data di entrata in vigore del presente decreto sono decisi dagli organi medesimi secondo le procedure e le competenze in vigore anteriormente alla data stessa. Alla scadenza del novantesimo giorno dall'entrata in vigore del presente decreto, gli eventuali ricorsi di cui al comma precedente non decisi dagli organi predetti sono rimessi d'ufficio, per la decisione, ai comitati provinciali territorialmente competenti. Resta ferma, per i ricorsi presentati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto, la facoltà dell'interessato di adire l'autorità giudiziaria trascorso il termine di novanta giorni previsto dall' della legge 5 febbraio 1957, n. 18. Nella prima applicazione del presente decreto, il termine per la decisione dei ricorsi da parte dei comitati provinciali decorre dalla data di pubblicazione del decreto di costituzione di ciascun comitato nel Foglio degli annunzi legali della provincia. È abrogata ogni disposizione contraria od incompatibile con quelle del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 30 aprile 1970 SARAGAT RUMOR - DONAT-CATTIN - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE Registrato alla Corte dei conti, addì 28 agosto 1970 Atti del Governo, registro n. 237, foglio n. 61. - CARUSO
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