Capo II

Art. 58

In vigore dal 8 set 1970
In caso di gravi violazioni di legge o di regolamento oppure di gravi carenze od irregolarità di funzionamento di singoli comitati speciali centrali - che non siano emanazione del consiglio di amministrazione - o di singoli comitati regionali e provinciali dell'istituto, può esserne disposto lo scioglimento, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, su proposta del direttore dell'ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, per i comitati regionali, e del direttore dell'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione, per i comitati provinciali. Con lo stesso decreto è nominato un commissario che assume le funzioni dell'organo per non più di tre mesi; entro tale termine deve essere ricostituito l'organo collegiale.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;639#art-58

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