Titolo III
Art. 47 bis
In vigore dal 17 lug 2011
1. Si prescrivono in cinque anni i ratei arretrati, ancorchè non liquidati e dovuti a seguito di pronunzia giudiziale dichiarativa del relativo diritto, dei trattamenti pensionistici, nonché delle prestazioni della gestione di cui all' della legge 9 marzo 1989, n. 88, o delle relative differenze dovute a seguito di riliquidazioni.
Note all'articolo
- Il D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto (con l'art. 38, comma 4) che la modifica disposta al presente articolo si applica anche ai giudizi pendenti in primo grado "alla data di entrata in vigore del presente decreto".
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;639#art-47-bis