Capo II
Art. 56
In vigore dal 8 set 1970
In caso di gravi violazioni di legge o di regolamento o di gravi carenze o irregolarità di funzionamento, imputabili al presidente dell'istituto per inosservanza degli obblighi che incombono sul medesimo nei riguardi del consiglio di amministrazione o degli altri organi collegiali dell'istituto medesimo, può essere disposta la revoca della nomina con decreto del Presidente della Repubblica promosso dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il consiglio di amministrazione.
Il parere deve essere assunto dal consiglio con le modalità previste per la proposta di nomina del presidente.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;639#art-56