Titolo IV›Capo I
Art. 51
In vigore dal 8 set 1970
Le variazioni agli stanziamenti del bilancio preventivo, che si rendano necessarie, debbono essere apportate nel corso dell'esercizio con la procedura prescritta per il bilancio medesimo.
Le note di variazione agli stanziamenti debbono essere trasmesse ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e del tesoro entro cinque giorni dalla deliberazione del consiglio di amministrazione.
Il termine per le osservazioni dei Ministeri è stabilito in trenta giorni dalla data in cui la deliberazione è ad essi pervenuta; trascorso tale termine le variazioni diventano esecutive.
Nessuna spesa, che non sia obbligatoria e determinata per legge oppure per regolamento approvato nelle forme prescritte, può essere disposta in eccedenza allo stanziamento iscritto nello stato di previsione fino a quando non siano divenute esecutive le note di variazione allo stanziamento medesimo.
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;639#art-51