Titolo IV›Capo I
Art. 49
In vigore dal 8 set 1970
I bilanci e gli stati patrimoniali delle gestioni amministrate dall'istituto sono predisposti o sono presi in esame, secondo le vigenti disposizioni legislative, dai comitati speciali che sovraintendono alle gestioni medesime e sono corredati dai rispettivi pareri. I bilanci e gli stati patrimoniali delle gestioni per le quali le norme vigenti non prevedono comitati speciali, sono predisposti dai competenti servizi dell'istituto, così come i bilanci preventivo e consuntivo e lo stato patrimoniale generali.
Tutti, i bilanci e gli stati patrimoniali, corredati dalla relazione del direttore generale e dal parere dei competenti comitati speciali, se previsti dalle norme vigenti, sono presi in esame dal comitato esecutivo che si pronunzia in merito. Il presidente dell'istituto li sottopone alla deliberazione del consiglio di amministrazione con una propria relazione e con i pareri anzidetti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;639#art-49