Capo II
Art. 57
In vigore dal 8 set 1970
In caso di gravi violazioni di legge o di regolamento oppure di gravi carenze od irregolarità di funzionamento, il consiglio di amministrazione dell'istituto può essere sciolto con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per il tesoro.
Lo scioglimento del consiglio di amministrazione comporta, in ogni caso, l'automatico scioglimento sia del comitato esecutivo, sia del comitato preposto al Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti che sono emanazione del consiglio medesimo.
Con lo stesso decreto sono nominati un commissario straordinario per la gestione dell'istituto, due vice commissari ed una commissione consultiva composta di quattro membri, dei quali due in rappresentanza dei lavoratori dipendenti, uno in rappresentanza dei lavoratori autonomi ed uno in rappresentanza dei datori di lavoro, scelti dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale sentite le rispettive organizzazioni sindacali di cui all'ultimo comma dell'.
Per ciascun membro della commissione consultiva prevista al precedente comma è nominato un supplente con le stesse modalità.
Il commissario, salvo eventuali espresse limitazioni stabilite nel decreto di nomina, assume i poteri del presidente dell'istituto, del consiglio di amministrazione, del comitato esecutivo e del comitato speciale per la gestione del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti. Egli può delegare particolari funzioni inerenti alla sua carica ai vice commissari.
Entro tre mesi dalla data d'insediamento del commissario straordinario, deve essere ricostituito il consiglio di amministrazione; qualora ne ricorra la necessità, la gestione commissariale può essere prorogata per non più di un altro trimestre.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-04-30;639#art-57