Art. 6
In vigore dal 25 mar 1970
In deroga a quanto disposto con il precedente :
A) per i prodotti provenienti dalla Grecia:
I) si applica la disposizione di cui precedenti , comma primo, purchè i prodotti stessi non risultino elencati nell'allegato D alla tariffa;
II) si applicano le disposizioni di cui al precedente , se trattasi di prodotti elencati nello allegato D predetto, salvo, per i prodotti stessi, le particolari disposizioni previste nell'allegato medesimo;
B) per i prodotti originari della Turchia e in provenienza da questo Paese:
I) si applicano i dazi previsti dall'allegato E alla tariffa, se trattasi di prodotti elencati nell'allegato stesso;
II) si applicano le disposizioni di cui al precedente , se trattasi di prodotti non elencati nell'allegato E predetto;
C) per le importazioni dal Marocco e dalla Tunisia, i dazi si applicano in conformità delle disposizioni di cui, rispettivamente, agli allegati F e G alla tariffa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1229#art-6