Art. 1

In vigore dal 25 mar 1970
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Vista la legge 25 giugno 1952, n. 766, che ratifica e dà esecuzione, tra l'altro, al Trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, e relativi annessi;, Vista la legge 14 ottobre 1957, n. 1203, che ratifica e dà esecuzione ai seguenti Accordi internazionali firmati a Roma il 25 marzo 1957: Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica ed atti allegati; Trattato che istituisce la Comunità economica europea ed atti allegati; Convenzione relativa ad alcune istituzioni comuni alle Comunità europee; Vista la tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni; Vista la legge 21 marzo 1967, n. 151, che proroga la delega al Governo, prevista dall' della legge 1 febbraio 1965, n. 13, ad apportare modificazioni alla detta tariffa dei dazi doganali d'importazione; Visti gli atti emanati dagli Organi delle Comunità europee, in particolare, i Regolamenti (C.E.E.): n. 2451/69 del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, che modifica il Regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune; n. 2484/69 del Consiglio, dell'8 dicembre 1969, recante sospensione temporanea dei dazi autonomi della tariffa doganale comune su un certo numero di prodotti; Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; Sentita la Commissione Parlamentare di cui all' della legge 21 marzo 1967, n. 151; Sentito il Consiglio dei Ministri; Sulla proposta del Ministro per le finanze; Decreta: . L'articolo 13 delle disposizioni preliminari alla tariffa dei dazi doganali d'importazione, approvata con decreto del Presidente della Repubblica 26 giugno 1965, n. 723, e successive modificazioni, è sostituito col seguente: "Art. 13. - Sono esenti dal pagamento dei diritti doganali, a condizione di reciprocità, gli oggetti: a) destinati all'uso ufficiale delle missioni diplomatiche; b) spettanti agli agenti diplomatici accreditati in Italia e notificati al Ministero degli affari esteri ed ai membri delle loro famiglie purchè conviventi; c) destinati all'uso ufficiale degli uffici consolari; d) spettanti ai funzionari consolari stranieri autorizzati ad esercitare la loro funzione in Italia ed ai membri delle loro famiglie purchè conviventi. L'esenzione per i generi di consumo è limitata ai quantitativi usati direttamente dagli interessati. Sono, inoltre, esenti dal pagamento dei diritti doganali gli oggetti importati dagli impiegati stranieri delle missioni diplomatiche e degli uffici consolari all'atto della loro prima immissione in funzione. Le richieste di esenzione di cui ai precedenti commi devono essere presentate al Ministero delle finanze per il tramite del Ministero degli affari esteri".
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1229#art-1

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