Art. 7

In vigore dal 25 mar 1970
Per i prodotti elencati negli allegati A e B alla tariffa, indipendentemente dalla loro provenienza, si applicano le disposizioni di cui agli allegati stessi, se più favorevoli di quelle previste dai precedenti articoli.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1229#art-7

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