Art. 7
In vigore dal 25 mar 1970
Per i prodotti elencati negli allegati A e B alla tariffa, indipendentemente dalla loro provenienza, si applicano le disposizioni di cui agli allegati stessi, se più favorevoli di quelle previste dai precedenti articoli.
Storico versioni
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Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1229#art-7