Art. 5
In vigore dal 25 mar 1970
Per i prodotti di provenienza diversa da quelle di cui al precedente , si applicano i dazi "convenzionali", se indicati nella tariffa e se risultanti inferiori ai corrispondenti dazi "autonomi", o, altrimenti, si applicano questi ultimi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1229#art-5