Art. 9
In vigore dal 25 mar 1970
Per i prodotti destinati alla flottazione dei minerali metallici, elencati nell'allegato C alla tariffa, resta ferma l'esenzione dalla sovrimposta di confine sui prodotti petroliferi e dal diritto erariale speciale sugli alcoli in essi eventualmente contenuti.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1229#art-9