Art. 4
In vigore dal 25 mar 1970
Per i prodotti provenienti dagli altri Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, della Comunità europea dell'energia atomica e della Comunità economica europea, sono soppressi i dazi ancora esistenti alla data del 31 dicembre 1969.
La disposizione di cui al comma precedente si applica altresì per i prodotti provenienti dagli Stati africani e malgascio, associati alla Comunità economica europea, e dai Paesi e territori d'oltremare, associati alla stessa Comunità.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1229#art-4