Art. 7
In vigore dal 9 apr 1970
Le autorizzazioni a prendere e deporre viaggiatori lungo il percorso, che possono essere accordate in via eccezionale ai vettori che effettuano servizi occasionali, di cui all' del citato regolamento 177/66, sono rilasciate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1226#art-7