Art. 3
In vigore dal 9 apr 1970
I fogli di viaggio sono contenuti in un libretto di 50 fogli, intestato a nome del vettore.
Il libretto è valido per la durata di un anno. In caso di necessità, viene rilasciato un altro libretto, su richiesta degli interessati.
Il libretto, al termine di ogni anno, deve essere restituito al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, con i fogli di viaggio non utilizzati.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1226#art-3