Art. 5

In vigore dal 9 apr 1970
Le attestazioni ed i fogli di viaggio rilasciati ad imprese e vettori di altri Stati membri della Comunità economica europea costituiscono titoli validi per la temporanea circolazione nel territorio italiano degli autobus impiegati.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1226#art-5

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