Art. 10

In vigore dal 9 apr 1970
Il trasgressore è ammesso a pagare entro cinque giorni dalla contestazione o notifica, presso il competente ufficio del registro, con effetto liberatorio, una somma pari al minimo della sanzione prevista. Quando non sia effettuato il pagamento ai sensi del comma precedente, il prefetto, se ritiene fondato l'accertamento e sentito l'interessato, ove questi ne abbia fatto richiesta entro quindici giorni dalla contestazione o notifica, con ordinanza motivata, determina, sentito il direttore compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione competente, la somma dovuta per l'infrazione, tenuto conto della gravità della violazione, ed ingiunge all'obbligato di pagare presso l'ufficio del registro insieme con le spese di notificazione la somma medesima entro trenta giorni dalla notificazione. L'ingiunzione costituisce titolo esecutivo. Contro di essa l'interessato, entro il termine prefissato per il pagamento, può ricorrere dinanzi al pretore del luogo in cui è stata accertata l'infrazione. L'esercizio dell'azione davanti al pretore non sospende l'esecuzione forzata sui beni di coloro contro i quali la ingiunzione è stata emessa, salvo che l'autorità giudiziaria ritenga di disporre diversamente. Nel procedimento di opposizione, l'opponente può stare in giudizio senza ministero di difensore in deroga a quanto disposto dall'articolo 82, secondo comma, del codice di procedura civile. La relativa decisione non è soggetta alla formalità della registrazione. L'opposizione si propone mediante ricorso. Il pretore fissa l'udienza di comparizione da tenersi nel termine di venti giorni, e dispone per la notifica del ricorso e del decreto, da attuarsi a cura della cancelleria. È inappellabile la sentenza che decide la controversia. Salvo quanto previsto nei commi precedenti, decorso il termine prefissato per il pagamento, alla riscossione delle somme dovute si procede mediante esecuzione forzata con l'osservanza delle norme del testo unico approvato con regio decreto 14 aprile 1910, n. 639, sulla riscossione coattiva delle entrate patrimoniali dello Stato e degli altri enti pubblici. L'obbligazione di pagare somme a titolo di sanzione amministrativa per la violazione delle disposizioni contenute nella presente legge non si trasmette agli eredi. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 29 dicembre 1969 SARAGAT RUMOR - GASPARI - MORO - RESTIVO - GAVA Visto, il Guardasigilli: GAVA Registrato alla Corte dei conti, addì 17 marzo 1970 Atti del Governo, registro n. 234, foglio n. 22. - CARUSO
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1226#art-10

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