Art. 2
In vigore dal 12 mag 1977
Il foglio di viaggio di cui devono essere munite le imprese che effettuano i servizi occasionali di trasporto su strada con autobus, ai sensi dell' del citato regolamento 117/66 del 28 luglio 1966, deve essere compilato in duplice esemplare dal vettore, prima dell'inizio del viaggio, e l'originale deve trovarsi a bordo del veicolo per la durata di tutto il viaggio.
Il foglio di viaggio deve contenere l'elenco nominativo dei viaggiatori.
La eventuale stipulazione di accordi bilaterali o multilaterali con altri Paesi membri per la sostituzione dell'elenco nominativo dei viaggiatori con la sola indicazione del numero dei viaggiatori, in applicazione dell' del regolamento 1016/68 spetta al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, d'intesa con la direzione generale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.
Il vettore è responsabile della regolare tenuta dei fogli di viaggio.
Le imprese italiane che hanno utilizzato il foglio di viaggio debbono trasmettere l'originale al Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, entro quindici giorni dal termine del viaggio.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1226#art-2