Art. 7

Art. 7

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In vigore dal 9 apr 1970
Le autorizzazioni a prendere e deporre viaggiatori lungo il percorso, che possono essere accordate in via eccezionale ai vettori che effettuano servizi occasionali, di cui all' del citato regolamento 177/66, sono rilasciate dal Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile - Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-29;1226#art-7