Regolamento abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico

Art. 15

In vigore dal 19 mag 1970
È in facoltà del consiglio di amministrazione dell'istituto erogare premi e concedere esenzioni totali o parziali dal pagamento dei contributi di laboratorio ad allievi che dimostrino particolari attitudini ed abilità in queste discipline, che siano particolarmente diligenti e che appartengano a famiglie bisognose. Nei casi previsti dalla legge gli interessati possono fruire degli esoneri dalle tasse scolastiche.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-23;1293#art-raa-15

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Art. 15 Istituzione di una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Reggio Emilia. — Testo vigente | Portale Normativo