Regolamento abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico
Art. 16
In vigore dal 19 mag 1970
Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche.
L'allievo che risulti essere stato assente a più di un terzo dalle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche complessivamente, non potrà essere ammesso allo scrutinio finale, ferme restando in ogni caso le altre limitazioni previste dalle disposizioni vigenti in proposito degli istituti professionali.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-23;1293#art-raa-16