Regolamento abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico

Art. 11

In vigore dal 19 mag 1970
Le domande di iscrizione dovranno essere presentate, indirizzate al preside dell'istituto, in carta legale, entro il 25 settembre di ogni anno. In esse l'aspirante dovrà dichiarare, sotto la sua personale responsabilità: il suo domicilio legale; la sua residenza ed il suo eventuale recapito, agli effetti scolastici, in Reggio Emilia; la data ed il luogo di nascita; il possesso del requisito di buona condotta; la sua cittadinanza; di essere di sana costituzione fisica; di essere in possesso del titolo di studio richiesto e le votazioni conseguite nelle singole materie. Alla domanda dovrà essere allegata la ricevuta del versamento fatto delle tasse di iscrizione. Superati positivamente gli accertamenti di carattere sanitario e psicologico, l'aspirante al corso, che riceve comunicazione di ammissione, dovrà presentare, sotto pena di decadenza dell'ammissione stessa, ed entro i limiti di tempo fissati dall'istituto professionale, i seguenti documenti: a) certificato di nascita; o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15; b) certificato di cittadinanza; o dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell' della legge 4 gennaio 1968, n. 15; c) certificato degli studi compiuti; d) fotografia in duplice copia; tutti autenticati ed in carta legale, ed eventualmente legalizzati, come previsto dalle disposizioni di legge in vigore. La buona condotta e l'assenza di precedenti penali saranno accertati d'ufficio. I certificati di cui alle lettere b), c), d), devono essere in data non anteriore a tre mesi a quella della scadenza del termine per l'iscrizione.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-23;1293#art-raa-11

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