Regolamento abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico
Art. 10
In vigore dal 19 mag 1970
Al primo anno del corso possono essere ammessi, su domanda, allievi di età non inferiore agli anni 14, muniti di licenza di scuola media inferiore, di scuola di avviamento.
L'ammissione al corso è subordinata ad accertamenti di carattere sanitario e psicologico, nonché alla disponibilità dei posti il cui numero viene di anno in anno fissato nel piano di attività dell'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato e comunque non superiore a 25 per classe.
Se le domande fossero in numero superiore, verrà fatta una graduatoria di merito in base alle votazioni di esame della scuola media o di avviamento, salvo le precedenze previste dalle norme di legge.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-23;1293#art-raa-10