Regolamento abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico
Art. 7
In vigore dal 19 mag 1970
A capo dell'istituto professionale statale per l'industria e l'artigianato è il preside.
A capo della scuola per odontotecnici è un direttore che risponde verso il preside dell'andamento didattico e disciplinare della scuola stessa.
Le funzioni di direttore sono affidate per incarico dal consiglio di amministrazione su proposta del preside, ad insegnante di materie tecniche munito di laurea specifica (medicina specializzazione in odontoiatria).
Il direttore convoca, quando lo ritiene opportuno, gli insegnanti per impartire direttive e trattare questioni inerenti allo insegnamento e alla disciplina, e redige annualmente la relazione finale sull'andamento della scuola e la sottopone al preside dell'istituto il quale ne curerà l'inoltro al Ministero della sanità.
Propone al preside tutti i provvedimenti che interessino il funzionamento della scuola con particolare riferimento alle esigenze di carattere tecnico, adotta i provvedimenti più urgenti salvo a riferirne al preside dell'istituto.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-23;1293#art-raa-7