Regolamento abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico

Art. 5

In vigore dal 19 mag 1970
L'istituto professionale per l'industria e l'artigianato provvede a fornire alla scuola: locali sufficienti ed idonei allo svolgimento delle lezioni tecniche e delle esercitazioni pratiche presso la sua sede; materiali, strumenti e mezzi per le esperienze durante le lezioni o per esercitazioni nei laboratori; personale dirigente, insegnante, di segreteria, di servizio di custodia; quanto altro possa occorrere al regolare ed efficace funzionamento della scuola.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-23;1293#art-raa-5

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