Regolamento abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico
Art. 5
5 / 27In vigore dal 19 mag 1970
L'istituto professionale per l'industria e l'artigianato provvede a fornire alla scuola:
locali sufficienti ed idonei allo svolgimento delle lezioni tecniche e delle esercitazioni pratiche presso la sua sede;
materiali, strumenti e mezzi per le esperienze durante le lezioni o per esercitazioni nei laboratori;
personale dirigente, insegnante, di segreteria, di servizio di custodia;
quanto altro possa occorrere al regolare ed efficace funzionamento della scuola.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-23;1293#art-raa-5