Regolamento abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico

Art. 12

In vigore dal 19 mag 1970
Il direttore ha facoltà di far sottoporre a visita medica, in qualsiasi momento, l'allievo e, ove risultasse affetto da infermità, proporre al preside l'allontanamento temporaneo o definitivo dalla scuola. La decisione del preside è inappellabile.
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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-23;1293#art-raa-12

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Art. 12 Istituzione di una scuola per il rilascio delle licenze di abilitazione all'esercizio dell'arte ausiliaria delle professioni sanitarie di odontotecnico presso l'istituto professionale di Stato per l'industria e l'artigianato di Reggio Emilia. — Testo vigente | Portale Normativo