Art. 16
Regolamento abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico

Art. 16

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In vigore dal 19 mag 1970
Gli allievi hanno l'obbligo della frequenza alle lezioni teoriche ed alle esercitazioni pratiche. L'allievo che risulti essere stato assente a più di un terzo dalle lezioni teoriche e delle esercitazioni pratiche complessivamente, non potrà essere ammesso allo scrutinio finale, ferme restando in ogni caso le altre limitazioni previste dalle disposizioni vigenti in proposito degli istituti professionali.
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Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-23;1293#art-raa-16