Art. 15
Regolamento abilitazione all'esercizio della professione di odontotecnico

Art. 15

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In vigore dal 19 mag 1970
È in facoltà del consiglio di amministrazione dell'istituto erogare premi e concedere esenzioni totali o parziali dal pagamento dei contributi di laboratorio ad allievi che dimostrino particolari attitudini ed abilità in queste discipline, che siano particolarmente diligenti e che appartengano a famiglie bisognose. Nei casi previsti dalla legge gli interessati possono fruire degli esoneri dalle tasse scolastiche.
Storico versioni

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-10-23;1293#art-raa-15