Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgiaCapo IX

Art. 90

In vigore dal 3 ago 1982
Le materie di insegnamento sono le seguenti: FONDAMENTALI. 1° Anno: 1) anatomia ed embriologia generale degli organi endocrini; 2) anatomia ed embriologia dell'apparato riproduttivo maschile; 3) fisiologia endocrina e della riproduzione nell'uomo; 4) biochimica endocrina; 5) anatomia patologica delle ghiandole endocrine e dell'apparato riproduttivo maschile I; 6) nozioni di immunopatologia; 7) semeiotica e diagnostica andrologica medica I; 8) semeiotica e diagnostica andrologica chirurgica I. 2° Anno: 1) anatomia patologica delle ghiandole endocrine e dell'apparato riproduttivo maschile II; 2) semeiotica e diagnostica andrologica medica II; 3) semeiotica e diagnostica andrologica chirurgica II; 4) immunopatologia dell'infertilità maschile; 5) eredopatologia andrologica; 6) patologia speciale e clinica dell'apparato genitale maschile I; 7) aspetti neuropsichiatrici della patologia andrologica; 8) patologia venerologica nei riguardi dell'andrologia. 3° Anno: 1) patologia speciale e clinica dell'apparato genitale maschile II; 2) profilassi della infertilità maschile; 3) terapia andrologica medica; 4) terapia andrologica chirurgica; 5) farmacologia endocrina della riproduzione dell'uomo. COMPLEMENTARI. Sono materie complementari le seguenti: 1) contraccezione maschile; 2) tecniche di conservazione del seme ed inseminazione artificiale; 3) tecniche di laboratorio andrologico; 4) diagnostica della infertilità femminile e di coppia.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 ottobre 1978, n. 951 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in pediatria e in ginecologia ed ostetricia".
  • Il D.P.R. 12 settembre 1978, n. 1080 ha disposto (con l'articolo unico) che "Sono abrogati,con il conseguente spostamento della numerazione, gli articoli 34, 35 e 36; l'art. 37, con numerazione cambiata, e' inserito dopo gli articoli relativi alle scuole di specializzazione".
  • Il D.P.R. 14 gennaio 1980, n. 64 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva".
  • Il D.P.R. 20 febbraio 1980, n. 578 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in neurologia ed in medicina del lavoro".
  • Il D.P.R. 25 settembre 1980, n. 682 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 14 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito un nuovo articolo 15 e che dopo l'art. 16, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il nuovo articolo 17 relativo alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
  • Il D.P.R. 6 gennaio 1982, n. 230, ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 10 e' inserito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, il nuovo articolo 11 concernente le attribuzioni del consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea.
  • Il D.P.R. 31 ottobre 1981, n. 1157 ha disposto (con l'articolo unico) che l'articolo 90, concernente la normativa relativa ai ricercatori, assistenti di ruolo ad esaurimento lettori, e' soppresso e sostituito come segue: "Art. 90. - I ricercatori universitari svolgono i compiti di cui alla normativa in vigore nelle universita' statali; nella prima applicazione i posti di ricercatori universitari verranno conferiti, previo giudizio di idoneita', secondo le procedure previste dagli articoli 58 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Gli assistenti collaborano con il professore alla ricerca scientifica; essi sono chiamati a coadiuvarlo, ma non a sostituirlo nell'attivita' didattica; ad essi possono essere affidati i corsi di lezioni propedeutiche od istituzionali ed esercitazioni".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-sdl-90

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Art. 90 Riconoscimento del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila. — Testo vigente | Portale Normativo