Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia›Capo IX
Art. 85
In vigore dal 26 mag 1982
Le commissioni per gli esami di profitto vengono nominate dal direttore della scuola e sono composte di tre o cinque membri, scelti fra gli insegnanti della scuola per gli esami singoli; da un numero maggiore nel caso di esami a gruppo.
Le domande di esami di profitto devono essere presentate nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto e devono essere accompagnate dal libretto di iscrizione con le prescritte attestazioni di frequenza.
Il candidato che non sia in regola con il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi non può essere ammesso agli esami, nè può essere iscritto a successivo anno di corso.
Egli inoltre non può ottenere nessun certificato relativo alla sua carriera scolastica, nella parte cui si riferisce il predetto difetto di pagamento, nè il congedo per trasferirsi ad altra università od istituto.
Al termine dell'ultimo anno di corso ha luogo l'esame di diploma.
Esso consiste nella discussione di una dissertazione originale scritta, su argomento scelto dal candidato ed approvato dal consiglio della scuola, presentata alla segreteria almeno quindici giorni prima della data di discussione, ed in prove orali e tecniche che siano ritenute opportune dalla commissione.
Per esservi ammessi i candidati devono:
a) aver seguito i corsi e superato gli esami di profitto stabiliti per ciascuna scuola;
b) essere in regola con il pagamento delle tasse, soprattasse e contributi;
c) aver conseguito precedentemente, salvo disposizione diversa contenuta nelle norme particolari di ogni scuola, l'abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo.
Essi, inoltre, devono presentare alla segreteria, nei termini che saranno stabiliti all'inizio di ogni sessione con apposito manifesto, domanda in bollo indirizzata al direttore dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia, corredata della quietanza del pagamento di L. 6.000 (soprattassa esame diploma) e del libretto di iscrizione.
Le commissioni per gli esami di diploma sono nominate dal direttore dell'Istituto universitario su proposta del direttore della scuola e si compongono di sette membri scelti fra gli insegnanti della scuola stessa.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 30 ottobre 1978, n. 951 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in pediatria e in ginecologia ed ostetricia".
- Il D.P.R. 12 settembre 1978, n. 1080 ha disposto (con l'articolo unico) che "Sono abrogati,con il conseguente spostamento della numerazione, gli articoli 34, 35 e 36; l'art. 37, con numerazione cambiata, e' inserito dopo gli articoli relativi alle scuole di specializzazione".
- Il D.P.R. 14 gennaio 1980, n. 64 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva".
- Il D.P.R. 20 febbraio 1980, n. 578 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in neurologia ed in medicina del lavoro".
- Il D.P.R. 25 settembre 1980, n. 682 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 14 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito un nuovo articolo 15 e che dopo l'art. 16, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il nuovo articolo 17 relativo alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
- Il D.P.R. 6 gennaio 1982, n. 230, ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 10 e' inserito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, il nuovo articolo 11 concernente le attribuzioni del consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-sdl-85