Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia›Capo IX
Art. 81
In vigore dal 26 mag 1982
Sono considerati fuori corso gli specializzandi che, pure in possesso delle attestazioni di frequenza, non abbiano superato i relativi esami o quello di diploma fino a quando non superino detti esami. Sono anche considerati fuori corso gli specializzandi che, per qualunque motivo, non abbiano chiesto ed ottenuto l'iscrizione all'anno di corso successivo a quello frequentato, e per tutta la durata di interruzione degli studi, a meno che non intervenga a decadenza a norma di legge.
Gli specializzandi in posizione di fuori corso non hanno ulteriore obbligo di frequenza degli insegnamenti frequentati.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 30 ottobre 1978, n. 951 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in pediatria e in ginecologia ed ostetricia".
- Il D.P.R. 12 settembre 1978, n. 1080 ha disposto (con l'articolo unico) che "Sono abrogati,con il conseguente spostamento della numerazione, gli articoli 34, 35 e 36; l'art. 37, con numerazione cambiata, e' inserito dopo gli articoli relativi alle scuole di specializzazione".
- Il D.P.R. 14 gennaio 1980, n. 64 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva".
- Il D.P.R. 20 febbraio 1980, n. 578 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in neurologia ed in medicina del lavoro".
- Il D.P.R. 25 settembre 1980, n. 682 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 14 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito un nuovo articolo 15 e che dopo l'art. 16, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il nuovo articolo 17 relativo alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
- Il D.P.R. 6 gennaio 1982, n. 230, ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 10 e' inserito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, il nuovo articolo 11 concernente le attribuzioni del consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-sdl-81