Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgiaCapo IX

Art. 89

In vigore dal 3 ago 1982
È istituita presso l'Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila la scuola di specializzazione in andrologia. La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima. La scuola ha sede presso la cattedra di clinica medica.

Note all'articolo

  • Il D.P.R. 30 ottobre 1978, n. 951 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in pediatria e in ginecologia ed ostetricia".
  • Il D.P.R. 12 settembre 1978, n. 1080 ha disposto (con l'articolo unico) che "Nel titolo del capo VI e negli articoli 22 e 24 la dizione "personale amministrativo ed ausiliario" muta in "personale di amministrazione, ausiliario e tecnico" e che "Sono abrogati,con il conseguente spostamento della numerazione, gli articoli 34, 35 e 36; l'art. 37, con numerazione cambiata, e' inserito dopo gli articoli relativi alle scuole di specializzazione" e che "Sono abrogati,con il conseguente spostamento della numerazione, gli articoli 34, 35 e 36; l'art. 37, con numerazione cambiata, e' inserito dopo gli articoli relativi alle scuole di specializzazione".
  • Il D.P.R. 14 gennaio 1980, n. 64 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva".
  • Il D.P.R. 20 febbraio 1980, n. 578 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in neurologia ed in medicina del lavoro".
  • Il D.P.R. 25 settembre 1980, n. 682 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 14 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito un nuovo articolo 15 e che dopo l'art. 16, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il nuovo articolo 17 relativo alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
  • Il D.P.R. 6 gennaio 1982, n. 230, ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 10 e' inserito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, il nuovo articolo 11 concernente le attribuzioni del consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea.
  • Il D.P.R. 31 ottobre 1981, n. 1157 ha disposto (con l'articolo unico) che l'articolo 89, concernente la normativa relativa al personale insegnante di ruolo, e' soppresso e sostituito come segue: "Art. 89. - Per quanto non previsto nel presente statuto sono applicabili ai professori ordinari, straordinari ed associati le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico dei professori ordinari, straordinari ed associati, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e comunque le norme vigenti per il corrispondente personale delle universita' statali. Ai fini del trattamento di previdenza, il personale insegnante di ruolo e' iscritto all'assicurazione generale per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, a norma delle vigenti disposizioni. Tale personale ha diritto, inoltre, alla cessazione del servizio, ad indennita' di buonuscita nella misura prevista per i dipendenti statali. Nel caso di decesso durante l'attivita' di servizio la predetta indennita' di buonuscita e' liquidata agli aventi diritto secondo le norme vigenti in materia per il personale statale. All'assistenza sanitaria viene provveduto a norma di legge.".

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-sdl-89

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Art. 89 Riconoscimento del libero Istituto universitario di medicina e chirurgia dell'Aquila. — Testo vigente | Portale Normativo