Statuto del libero Istituto superiore di medicina e chirurgia›Capo IX
Art. 92
In vigore dal 3 ago 1982
Scuola di specializzazione in psichiatria
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La scuola di specializzazione in psichiatria ha sede
presso la cattedra di clinica psichiatrica e conferisce il diploma di specialista in psichiatria.
La direzione della scuola è affidata a professore ordinario, straordinario o fuori ruolo che insegni anche nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato, che pure insegni nella scuola medesima.
Note all'articolo
- Il D.P.R. 30 ottobre 1978, n. 951 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in pediatria e in ginecologia ed ostetricia".
- Il D.P.R. 12 settembre 1978, n. 1080 ha disposto (con l'articolo unico) che "Sono abrogati,con il conseguente spostamento della numerazione, gli articoli 34, 35 e 36; l'art. 37, con numerazione cambiata, e' inserito dopo gli articoli relativi alle scuole di specializzazione".
- Il D.P.R. 14 gennaio 1980, n. 64 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in chirurgia dell'apparato digerente ed endoscopia digestiva".
- Il D.P.R. 20 febbraio 1980, n. 578 ha disposto (con l'articolo unico) che "Dopo l'art. 16, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in neurologia ed in medicina del lavoro".
- Il D.P.R. 25 settembre 1980, n. 682 ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 14 e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi e' inserito un nuovo articolo 15 e che dopo l'art. 16, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, e' inserito il nuovo articolo 17 relativo alla istituzione del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria.
- Il D.P.R. 6 gennaio 1982, n. 230, ha disposto (con l'articolo unico) che dopo l'art. 10 e' inserito, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, il nuovo articolo 11 concernente le attribuzioni del consiglio di corso di laurea o di indirizzo di laurea.
- Il D.P.R. 31 ottobre 1981, n. 1157 ha disposto (con l'articolo unico) che l'articolo 92, concernente la normativa relativa ai ricercatori, assistenti di ruolo ad esaurimento lettori, e' soppresso e sostituito come segue: "Art. 92. - Per quanto non previsto dal presente statuto, sono applicabili ai ricercatori universitari, agli assistenti ed ai lettori dell'istituto le norme sull'assunzione, sullo stato giuridico, sull'ordinamento delle carriere e sul trattamento economico degli assistenti e dei lettori di ruolo alle universita' statali ed in particolare per i ricercatori le norme sullo stato giuridico e sul trattamento economico contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382. Ai fini del trattamento di cessazione del servizio e dell'assistenza sanitaria, si osservano le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma del precedente art. 89."
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-06-25;425#art-sdl-92